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D.M. 26/09/20012. Qualora il Ministero delle attività produttive, sentito, ove ritenuto opportuno, il Comitato di cui all'art. 8, non riconosca fondate le motivazioni dell'interruzione o riduzione delle importazioni, l'impresa titolare del contratto di importazione, oltre quanto stabilito all'art. 3, comma 4, e in aggiunta ai corrispettivi di sbilanciamento che saranno stabiliti nei codici di trasporto e di stoccaggio, è tenuta al versamento alle imprese di stoccaggio e di trasporto interessate di una penale stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, fatta salva la possibilità per il Ministero delle attività produttive di procedere alla revoca delle autorizzazioni o concessioni ad essa rilasciate. In attesa della determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di tale penale e dell'adozione dei codici di trasporto e stoccaggio conformi ai criteri di cui all'art. 24, comma 5, e all'art. 12, comma 7, del Decreto legislativo n. 164 del 2000, il suo ammontare è determinato e pubblicato dalle imprese di trasporto e di stoccaggio interessate, ferma restando la successiva compensazione nei confronti dei soggetti interessati. Art. 5. Interruzione o riduzione delle importazioni da Paesi appartenenti all'Unione europea ed emergenze sulla rete nazionale dei gasdotti. 1. Nel caso in cui si abbia una interruzione o riduzione delle importazioni da Paesi appartenenti all'Unione europea per cui l'impresa di trasporto riscontri la necessità di utilizzo dei volumi di stoccaggio strategico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4. L'impresa che ha usufruito dell'utilizzo di tali volumi, oltre quanto stabilito all'art. 3, comma 4, è tenuta a versare alle imprese di trasporto e stoccaggio un corrispettivo stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la quale altresì determina le modalità con cui l'impresa di stoccaggio interessata ripartisce tra gli importatori da Paesi non appartenenti all'Unione europea il corrispettivo versato. In attesa della determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di tale corrispettivo, il suo ammontare è determinato e pubblicato dalle imprese di trasporto e di stoccaggio interessate, ferma restando la successiva compensazione nei confronti dei soggetti interessati. 2. Nel caso in cui si renda necessario l'utilizzo dei volumi di stoccaggio strategico a causa di problemi di trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, l'impresa di trasporto interessata procede a quanto necessario, fermo restando quanto stabilito all'art. 3, comma 4, comunicando al Ministero delle attività produttive ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro due giorni dalla manifestazione dell'evento le ragioni di tale necessità. Gli oneri conseguenti per l'impresa di trasporto sono riconosciuti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'ambito delle tariffe di trasporto del successivo anno contrattuale. Art. 6. Stagione invernale globalmente fredda 1. Qualora si verifichi una stagione invernale globalmente più fredda rispetto a quella considerata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nei provvedimenti emananti ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Decreto legislativo n. 164 del 2000, le imprese del gas nel corso della stagione invernale possono richiedere al Ministero delle attività produttive l'accesso in via eccezionale ai volumi di gas di stoccaggio strategico, dimostrando la variazione effettiva dei consumi dei propri clienti rispetto a quelli inizialmente utilizzati per determinare la prenotazione di capacità e di volume di modulazione. In attesa delle determinazioni sopra indicate, i parametri per la definizione degli obblighi di modulazione per una stagione invernale globalmente fredda sono stabiliti dal Ministero delle attività produttive, su proposta del Comitato di cui all'art. 8, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. 2. Il Ministero delle attività produttive, sentito, ove ritenuto opportuno, il Comitato di cui all'art. 8, può autorizzare in forma programmata l'accesso di cui al comma 1. Art. 7. Altri casi di utilizzo dello stoccaggio strategico 1. Nel caso in cui una impresa di trasporto comunichi ad una impresa di stoccaggio che una impresa del gas ha determinato un utilizzo di gas dallo stoccaggio strategico per motivi diversi da quelli indicati agli articoli 4, 5 e 6, l'impresa del gas che ha usufruito di tale erogazione, oltre quanto stabilito all'art. 3, comma 4, e in aggiunta ai corrispettivi di sbilanciamento stabiliti nei codici di trasporto e di stoccaggio, è tenuta a versare alla impresa di stoccaggio interessata una penale stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la quale altresì determina le modalità con cui la stessa impresa di stoccaggio ripartisce tra gli importatori da Paesi non appartenenti all'Unione europea la penale versata. In attesa della determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di tale penale e dell'adozione dei codici di trasporto e stoccaggio conformi ai criteri di cui all'art. 24, comma 5, e all'art. 12, comma 7, del Decreto legislativo n. 164 del 2000, il suo ammontare è determinato e pubblicato dalle imprese di stoccaggio interessate, ferma restando la successiva compensazione nei confronti dei soggetti interessati. 2. In caso di mancato versamento della penale entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministero delle attività produttive, su segnalazione dell'impresa di stoccaggio interessata, può procedere alla revoca delle autorizzazioni o concessioni rilasciate all'impresa del gas inadempiente. Capo II Disposizioni in situazioni di emergenza Art. 8. Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio 1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, di seguito denominato Comitato, presieduto dal direttore generale della Direzione generale per l'energia e per le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, e composto da un dirigente della stessa Direzione generale, da un rappresentante dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e da un rappresentante di ogni impresa di trasporto e di stoccaggio operante sul territorio nazionale. Il Comitato può essere integrato, ove opportuno, con rappresentanti di altre amministrazioni, o esperti nel settore designati dal sentanti di altre amministrazioni, o esperti nel settore designati dal Ministro delle attività produttive. 2. Il Comitato, con funzione consultiva del Ministero delle attività produttive, è nominato dal Ministro delle attività produttive ed ha il compito di a) formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza, intendendosi con tale termine tutte le fattispecie che comportano il rischio di mancata copertura del fabbisogno di portata oraria del sistema nazionale del gas coerentemente con il fabbisogno giornaliero di cui all'art. 18 del Decreto legislativo n. 164 del 2000 b) individuare gli strumenti di intervento in caso di emergenza, tra i quali: imposizione dell'obbligo nei confronti delle imprese che hanno contratti di importazione di massimizzare gli approvvigionamenti, in linea con i valori massimi contrattualmente previsti per ciascuna fonte, nelle situazioni in cui si approssimi un periodo di freddo eccezionale a frequenza ventennale, come indicato nelle previsioni di cui all'art. 18 del Decreto legislativo n. 164 del 2000; interruzione delle forniture aventi contratti interrompibili; modifica, ai fini della sicurezza, delle tolleranze per gli sbilanci giornalieri ammesse sul sistema di trasporto c) formulare proposte per la definizione della procedura e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti d) effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del siste ma del gas, in relazione alle situazioni di emergenza. Il Comitato può essere altresì consultato dal Ministero delle attività produttive in merito a questioni attinenti al funzionamento del sistema del gas. 3. Il Comitato si riunisce periodicamente per svolgere i compiti di cui al comma 2 e in ogni caso quando si verificano condizioni di emergenza del sistema nazionale del gas. 4. Il Ministero delle attività produttive, su proposta del Comitato, determina ai sensi dell'art. 8, comma 6, del Decreto legislativo n. 164 del 2000, le regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza, e gli obblighi di sicurezza, in funzione delle diverse situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas. Le informazioni relative sono pubblicate nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia. 5. In prima applicazione il Comitato, nell'individuare le situazioni di emergenza, tiene conto dell'esigenza di garantire comunque la copertura del fabbisogno di portata oraria, coerentemente con il fabbisogno giornaliero di cui all'art. 18, comma 1, del Decreto legislativo n. 164 del 2000, alla metà del mese di gennaio 2002. 6. Nell'ambito del Comitato, i rappresentanti delle imprese di trasporto e di stoccaggio riferiscono, in particolare durante i casi di emergenza, in merito al monitoraggio giornaliero delle immissioni e dei prelievi dalla rete nazionale dei gasdotti, con dettaglio relativo alle singole infrastrutture di importazione, alla produzione nazionale, ai prelievi e alle immissioni in stoccaggio, nonchè ai consumi, con particolare riferimento al settore civile in funzione dell'andamento climatico. Art. 9. Gestione delle situazioni di emergenza 1. Nel caso le imprese di trasporto e di stoccaggio verifichino che l'andamento delle immissioni e dei prelievi dagli stoccaggi si discosta da quanto previsto all'inizio della fase di erogazione, o comunque ravvisino l'approssimarsi o il verificarsi delle condizioni di emergenza cui all'art. 8, adottano le azioni conseguenti, nel rispetto delle regole stabilite ai sensi del comma 4 dello stesso articolo. 2. I titolari delle concessioni di stoccaggio adottano direttamente gli interventi operativi di emergenza, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza di cui al Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e successivamente li comunicano alle sezioni periferiche dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia. 3. Le imprese di trasporto e di stoccaggio rendono note ai soggetti interessati tempestivamente, e comunque non oltre tre giorni dalla data dell'intervento, le decisioni operative adattate, anche mediante pubblicazione su siti Internet, e le comunicano al Ministero delle attività produttive e all'Autorità per l'energia elettica e il gas entro gli stessi termini. 4. Le imprese di trasporto e di stoccaggio, qualora abbiano operato nel rispetto delle regole di cui all'art. 8, comma 4, non sono tenute a corrispondere ai soggetti che usufruiscono dei servizi di trasporto o di stoccaggio alcuna penale per inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente connesse al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui al presente capo, nè alcun risarcimento per i danni che i suddetti soggetti dovessero subire in conseguenza di tali inadempimenti. 5. In caso di cessazione della situazione di emergenza o di sua evoluzione positiva, le imprese di trasporto e di stoccaggio sospendono o adeguano le misure adottate con le stesse modalità di cui ai commi 1, 2 e 3. Capo III Disposizioni transitorie per la fase di erogazione Art. 10. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano transitoriamente le attività di erogazione dai giacimenti di stoccaggio durante la fase di erogazione degli anni 2001-2002, fino all'approvazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas dei codici di stoccaggio previsti all'art. 12, comma 7, del Decreto legislativo n. 164 del 2000. Art. 11. Fase di erogazione 2001-2002 1. Il volume totale di stoccaggio strategico e la portata massima relativa alla maggiore delle importazioni di gas prodotto da Paesi non appartenenti all'Unione europea per la fase di erogazione 2001-2002 sono quelli definiti all'art. 3, comma 6, del Decreto del 9 maggio 2001. |
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